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Consenso informato: la rivoluzione della sentenza del 2009

Scopriamo come le novità introdotte dalla sentenza del 2009 rispetto al consenso informato hanno influenzato l'esercizio della professione medica, insieme al tootor Gian Aristide Norelli.

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Cosa vedremo in questo articolo

Consenso informato dalla Costituzione agli anni Novanta

Sebbene il consenso informato faccia parte della Costituzione fin dal 1948, per molti anni la sua applicazione non è stata rispettata dai medici italiani.

La situazione ha subìto una brusca svolta negli anni ’80, quando un medico ha operato una paziente che aveva negato il proprio consenso e che in seguito all’intervento è deceduta.

Una sentenza della Corte d'Assise d'Appello e della Corte di Cassazione stabilì dunque che la liceità della professione fosse vincolata all’articolo 50 del Codice Penale, che recita:

Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto,

col consenso della persona che può validamente disporne.

Questa decisione, ci spiega il nostro tootor Gian Aristide Norelli (esperto di medicina legale e odontologia forense), condizionò pesantemente l’attività professionale dei medici fino al 2009, quando la Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione.

 

La sentenza del 2009 cambia la storia del consenso informato

«Nel 2009 finalmente un giudice illuminato della Corte di Cassazione si rese conto che non poteva essere una scriminante del Codice Penale a rendere lecita la professione medica. Venne dichiarato che la liceità della condotta medica doveva ritenersi valida in se stessa» spiega Norelli. «La liceità della condotta medica deve essere tale perché il medico agisce nell'interesse della persona assistita, ovviamente agendo anche con il consenso della stessa.»

«Fino a quel momento, delle problematiche connesse al consenso e al modo con cui l'informazione doveva essere data e dei requisiti che il consenso informato doveva avere per essere ritenuto valido, si era occupata quasi esclusivamente la giurisprudenza» prosegue Norelli. «Mancava un'espressione normativa, una formulazione di una legge che indicasse quali dovevano essere i requisiti del consenso stesso per avere la sua validità.»

Ma, per arrivare a questa ulteriore definizione, occorrerà aspettare fino al 2017.

 

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