Nel corso degli anni, le normative e i regolamenti si sono evoluti, ma gli incarichi e le responsabilità del direttore sanitario non hanno subito cambiamenti. Questa figura è responsabile dei profili organizzativi, strutturali, strumentali e di personale all'interno della struttura sanitaria, della quale egli è il direttore.
Per risalire all'origine di questo ruolo, è necessario fare un salto indietro nel tempo di oltre un secolo. La prima disposizione in materia risale al 1901, quando nel Regolamento Generale di Sanità venne imposta la nomina di un direttore tecnico a chiunque volesse aprire o mantenere in esercizio ambulatori, laboratori di analisi, case di cura e ospedali. Si trattava, cioè, di un “dottore in medicina” che ne assumeva la “direzione tecnica”.
Questa nuova carica ha assunto sempre maggiore importanza e centralità all'interno delle strutture sanitarie, tanto da essere richiamata anche da una circolare del Ministero degli Interni nel 1929 e dal testo unico delle leggi sanitarie del 1934.
Il termine “direttore sanitario”, invece, è introdotto solo in seguito al Regio Decreto del 1938 (c.d. legge Petragnani) e riconfermato dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 (L. 833/78).
Gli ultimi riferimenti a questo ruolo risalgono a tempi molto recenti, ovvero alla modifica della Legge 145/2018 con le “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”, entrate in vigore dal primo febbraio 2022, in cui sono stati indicati alcuni aspetti applicativi, come ad esempio a quale Albo professionale debba essere iscritta questa figura professionale.
Nel corso degli anni, il direttore sanitario ha assunto maggiori responsabilità, pur mantenendo sempre chiari quali fossero i propri incarichi.
Già nel 1901, infatti, è diventato responsabile dei profili organizzativi, strutturali, strumentali e del personale all'interno della struttura sanitaria di cui si occupa. Ciò vale per tutte le categorie mediche, dunque anche per gli odontoiatri e le cliniche odontoiatriche.
L’art. 11 della Legge regionale n. 51/2009 dispone che questa figura debba curare la gestione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico-sanitario, oltre che organizzativo.
Il Regolamento di attuazione entra più nel dettaglio e, infatti, all’art. 8, ne prevede i compiti specifici. In particolare, vengono elencati i doveri principali del direttore sanitario nelle strutture ambulatoriali:
“Favorisce l'integrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasversali di supporto, compresa la corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; il supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; la verifica e l'analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; la completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura e vigila sulla conduzione igienico-sanitaria. Fornisce disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e controlla l’applicazione delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari. È garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura”.
Al netto della rassegna appena conclusa, possiamo individuare tre tipologie di responsabilità sanitaria:Andiamo ora ad approfondire la prima, e spesso la più temuta: la responsabilità penale.
Per comprendere appieno la responsabilità sanitaria penale, dobbiamo prima porci la domanda: cosa intendiamo esattamente per responsabilità penale?
Secondo la nostra tootor Vilma Pinchi, odontoiatra e Professoressa ordinaria di Medicina Legale presso l’Università di Firenze, essa consiste nel “dovere di rispondere nei confronti del Codice penale”.
Senza addentrarci in analisi eccessivamente giuridiche, possiamo semplificare dicendo che il Codice penale è una lista di reati. Nel caso del direttore sanitario, ciò significa che egli deve rispondere personalmente se accusato o sospettato di aver commesso determinati reati. Ed è proprio l’aspetto personale della responsabilità sanitaria penale che si vuole sottolineare, perché impone l’attribuzione delle sanzioni previste dalla legge solo nei confronti di colui che abbia commesso un'infrazione o un reato.
Le conseguenze di tale definizione, però, assumono concretezza quando prendiamo in analisi le due principali forme di sanzione: la condanna alla reclusione o il pagamento di una multa allo Stato.
Per capire meglio quanto detto fin qui, , analizziamo ora le condanne più frequenti a partire da una serie di sentenze penali della Cassazione, in modo da chiarire meglio la quantità e il livello di responsabilità penale del direttore sanitario.